14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10564 del 19 luglio 2002
Testo massima n. 1
La transazione produce i suoi effetti estintivi dell’obbligazione solidale nei limiti dell’obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare, ma non si estende a quella parte dell’obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori per un diverso titolo. Pertanto la transazione stipulata dal locatore con l’assicuratore della cosa locata non si estende all’obbligazione risarcitoria del conduttore, ai sensi dell’art. 1589 c.c., per la parte eccedente l’indennizzo assicurativo per la perdita o il deterioramento della cosa derivante da incendio.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]