10 Gen Art. 1589 — Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo [ 1891 ], la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo [ 1223 ].
Quando si tratta di cosa mobile stimata [ 1908 ] e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore [ 1916 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 10564/2002
La transazione produce i suoi effetti estintivi dell’obbligazione solidale nei limiti dell’obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare, ma non si estende a quella parte dell’obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori per un diverso titolo. Pertanto la transazione stipulata dal locatore con l’assicuratore della cosa locata non si estende all’obbligazione risarcitoria del conduttore, ai sensi dell’art. 1589 c.c., per la parte eccedente l’indennizzo assicurativo per la perdita o il deterioramento della cosa derivante da incendio.
Cass. civ. n. 4330/1999
L’incendio, quale evento eccezionale che abbia determinato il danneggiamento della cosa locata, forma oggetto di un’ipotesi normativa assolutamente estranea alle esigenze di manutenzione conseguenti all’uso, alle quali non è riconducibile; ne consegue che la eventuale (legittima) disciplina convenzionale di esse non può interferire con la disciplina di cui all’art. 1589 c.c., prevedente la responsabilità del conduttore limitatamente a quanto non risarcito dall’assicuratore.
Cass. civ. n. 4794/1989
Se nel corso del rapporto l’immobile locato subisca deterioramento a causa d’un incendio, il conduttore intanto può sospendere il pagamento del canone, facendo valere l’inadempimento del locatore all’obbligazione di mantenere la cosa in istato da servire all’uso convenuto, in quanto provi che l’incendio si sia prodotto per causa non a lui imputabile, così superando la presunzione di colpa sancita a suo carico dall’art. 1558 c.c.
Cass. civ. n. 4405/1979
Anche nell’ipotesi in cui il locatore abbia assicurato la cosa distrutta o deteriorata dall’incendio (art. 1589 c.c.), il conduttore è sempre tenuto a pagare l’importo dell’intero danno, poiché, oltre a rimborsare all’assicuratore, che agisca nei di lui confronti in surrogazione, quanto da costui versato, a titolo di indennizzo al locatore, dovrà a questi corrispondere la differenza tra l’indennizzo medesimo e il danno effettivo; al fine di limitare entro detti limiti la sua responsabilità verso il locatore, il conduttore dovrà dimostrare, in base ai normali principi sull’onere della prova, di avere effettuato il pagamento all’assicuratore, per contro il conduttore, ove provveda all’intero risarcimento del locatore, resta liberato da ogni obbligo verso l’assicuratore.
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