14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10271 del 16 luglio 2002
Testo massima n. 1
In tema di locazione di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo, la cosiddetta autoriduzione del canone [ e, cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita ] costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che provoca il venir meno dell’equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell’ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell’art. 1578, primo comma, c.c., per ripristinare l’equilibrio del contratto, turbato dall’inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata. Tale norma, infatti, non dà facoltà al conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluta al potere del giudice di valutare l’importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti.
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Testo massima n. 2
In tema di passaggio dal rito ordinario al rito speciale nelle cause in materia di locazione, l’art. 426 c.p.c. non prevede che la relativa ordinanza debba essere notificata a cura delle parti, onde l’eventuale inosservanza dell’ordine erroneamente formulato dal giudice non comporta decadenza a carico delle stesse, dato che, per espressa statuizione normativa [ art. 420, comma undicesimo, richiamato dall’art. 447 bis del codice citato ] nel rito delle locazioni, a tutte le notificazioni e comunicazioni provvede l’ufficio.
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