14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25136 del 27 novembre 2006
Posted at 16:57h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il recesso esercitato dal conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, dalla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto, e fino a tale termine il conduttore è tenuto a versare i canoni, indipendentemente dal momento [ eventualmente anteriore ] di materiale rilascio dell’immobile.
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