Cass. civ. n. 22288 del 27 settembre 2013

Testo massima n. 1


L'accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che, essendo intese alla divisione previa collazione dei beni ereditari, non rientrano negli atti conservativi e di gestione di detti beni consentiti dall'art. 460 c.c..

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