Cass. civ. n. 5121 del 22 maggio 1998
Testo massima n. 1
In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale, ipso facto, ad accettazione della medesima senza riserve, con conseguente rinunzia all'azione per i difetti conosciuti o conoscibili della stessa, atteso che, integrando la ricezione senza riserve della res una ipotesi di accettazione tacita, occorre in concreto stabilire se, nel comportamento delle parti, siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera. (Principio affermato in relazione ad una vicenda di appalto nella quale il giudice di merito aveva - con decisione confermata dalla S.C. - ritenuto irricevibile la traditio di un fabbricato eseguita dall'appaltatore, nonostante la temporanea presa in consegna da parte del committente, per essere l'opera incompleta ed irregolare sia sotto il profilo tecnico-fattuale, sia per la mancanza della licenza di abitabilità).