14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7724 del 7 giugno 2000
Testo massima n. 1
Il disposto dell’art. 1388 c.c. che attribuisce «direttamente effetto nei confronti del rappresentato» al contratto concluso in suo nome dal rappresentante, ma soltanto se costui si è mantenuto nei limiti delle facoltà conferitegli, trova applicazione anche nel caso di rappresentanza organica, poiché è nell’essenza dell’uno come dell’altro istituto che un soggetto debba risentire nella propria sfera giuridica le conseguenze dell’operato altrui esclusivamente nei limiti in cui lo abbia consentito.
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Testo massima n. 2
L’art. 19 c.c. – norma da considerarsi eccezionale – il quale non consente alle persone giuridiche private di opporre le limitazioni del potere di rappresentanza dei propri organi soltanto ove non risultino dal prescritto registro e salvo che si provi che il terzo ne fosse a conoscenza, non è applicabile, in via di interpretazione estensiva o per analogia, alle associazioni non riconosciute, in quanto per esse non è stabilita alcuna forma di pubblicità. Ne consegue che l’eccesso di potere rappresentativo dell’organo dell’associazione che ha agito nei confronti dei terzi, per essere l’esercizio di detto potere in base allo statuto dell’ente subordinato alla previa delibera di altro organo, rende il negozio inopponibile all’ente, indipendentemente dalla conoscenza del difetto del potere rappresentativo da parte dell’altro contraente.
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