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Art. 1388 — Contratto concluso dal rappresentante

Art. 1388 — Contratto concluso dal rappresentante

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato [ 1398 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4113/2016

La rappresentanza tollerata, riscontrabile ove il rappresentato, pur consapevole dell’attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l’ingerenza, è un’ipotesi di rappresentanza apparente, sicché l’operazione del “falsus procurator” è efficace nei confronti del rappresentato, avendo costui dato causa alla situazione di apparente legittimazione in cui il terzo ha, senza colpa, confidato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l’efficacia di operazioni di prelevamento effettuate, sul conto corrente di corrispondenza di una banca, da un funzionario diverso da quelli convenzionalmente legittimati ad operare, mai avendo la prima sollevato contestazioni, per un periodo di due anni, malgrado la regolare ricezione degli estratti conto).

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Cass. civ. n. 2332/2016

La “contemplatio domini” non richiede l’uso di formule sacramentali né per l’attività negoziale sostanziale né per quella processuale, sicché la spendita del nome del rappresentato, contenuta nell’atto iniziale della lite, non va necessariamente ripetuta in ogni successivo atto del processo. (Nella specie, l’INPS, costituito in sede di merito anche quale mandatario della società di cartolarizzazione dei suoi crediti, aveva omesso di reiterare tale ultima qualità nell’epigrafe del ricorso per cassazione).

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Cass. civ. n. 23131/2010

Nei contratti a forma libera, al fine di manifestare il potere rappresentativo non è necessario che il rappresentante usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l’attività negoziale e dalla struttura e dall’oggetto del negozio i terzi possano riconoscerne l’inerenza all’impresa sociale sì da poter presumere, secondo i criteri correnti nella vita degli affari, che l’attività è espletata nella qualità di rappresentante di altro soggetto. (Nella specie, in relazione alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro nei confronti di una persona fisica, la sentenza di merito aveva evidenziato che nel deposito di automezzi ove il lavoratore svolgeva attività di custode operava – e la circostanza era ben nota al lavoratore – una sola impresa di cui risultava titolare una società di capitali, mentre il convenuto era solo socio e poi amministratore unico di detta società, ritenendo, dunque, l’esercizio di poteri datoriali da parte di questi compatibile con i poteri di rappresentanza spettantigli; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata affermando il riportato principio).

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Cass. civ. n. 3364/2010

Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, particolare rigore è richiesto anche per la spendita del nome del rappresentato, con la conseguenza che, in mancanza di formule che consentano di individuare la spendita del nome altrui, non è ammissibile una “contemplatio domini” tacita, desunta da elementi presuntivi.

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Cass. civ. n. 17346/2009

Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, per i quali è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, qualora uno degli stipulanti agisca in nome e per conto di un soggetto diverso, la “contemplatio domini”, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve risultare dallo stesso documento e non “aliunde”, sebbene il requisito della contestualità non vada inteso in senso rigorosamente materiale e grafico, ben potendo ricorrere anche nel caso in cui il contratto richiedente la forma scritta “ad substantiam” risulti costituito da due parti materialmente distinte ma collegate tra loro per effetto del richiamo dell’una contenuto nell’altra, in modo da formare un unico, ancorché complesso, atto scritto, in sé contenente tutti gli elementi essenziali del contratto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in relazione ad un contratto preliminare di compravendita di immobili stipulato dal legale rappresentante della società venditrice senza l’espressa spendita del nome di quest’ultima, aveva ritenuto sussistente la “contemplatio domini” in virtù delle indicazioni risultanti dal coevo “capitolato” di appalto riportante le caratteristiche degli immobili promessi in vendita e richiamato dal contratto principale).

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Cass. civ. n. 16650/2002

Gli effetti di un contratto stipulato da persona priva della qualità di amministratore di una società di capitali, che non abbia dichiarato espressamente di agire in detta qualità possono essere imputati alla società, nella sola ipotesi in cui detta persona abbia tacitamente ma inequivocabilmente agito come rappresentante dell’ente.

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Cass. civ. n. 7724/2000

Il disposto dell’art. 1388 c.c. che attribuisce «direttamente effetto nei confronti del rappresentato» al contratto concluso in suo nome dal rappresentante, ma soltanto se costui si è mantenuto nei limiti delle facoltà conferitegli, trova applicazione anche nel caso di rappresentanza organica, poiché è nell’essenza dell’uno come dell’altro istituto che un soggetto debba risentire nella propria sfera giuridica le conseguenze dell’operato altrui esclusivamente nei limiti in cui lo abbia consentito.

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Cass. civ. n. 10989/1996

Nel sistema del codice vigente la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, nel senso cioè che chi contratta per conto altrui deve portare a conoscenza dell’altro contraente che egli agisce non solo nell’interesse, ma anche nel nome di un soggetto diverso il quale, in tal modo, acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto.

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Cass. civ. n. 9980/1996

L’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente. L’accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto.

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Cass. civ. n. 11885/1995

Il requisito della spendita del nome, necessario perché l’atto compiuto dal rappresentante possa essere imputato al rappresentato, non richiede l’uso di formule sacramentali e può evincersi anche dalle modalità con le quali l’atto stesso viene compiuto. Pertanto, un atto di opposizione a precetto ed a pignoramento mobiliare, proposto dall’amministratore unico di una Snc, pur in mancanza di una esplicita spendita del nome della società, può essere a questa riferito, in considerazione delle concrete circostanze del caso (nella specie, individuazione nella società del soggetto passivo dell’esecuzione e riferimento nell’atto di opposizione alle obbligazioni contratte con l’opposto dalla società e non a situazioni personali dell’opponente).

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Cass. civ. n. 11377/1991

Con riguardo all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice, il rapporto di rappresentanza ex lege tra l’impresa cessionaria e l’INA (gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada), comporta che l’accordo liquidatorio ex art. 4 della L. n. 738 del 1978 e 22 del D.P.R. n. 45 del 1981 deve ritenersi proposto dalla detta impresa in nome e per conto del fondo e come tale accettato dal danneggiato creditore, con effetti diretti, a norma dell’art. 1388 c.c., nella sfera del fondo rappresentato nei cui riguardi il detto accordo liquidatorio importa la nascita di una obbligazione di pagamento certa, liquida ed esigibile, senza una differita produzione di tale effetto ai successivi momenti in cui l’ente gestore abbia avuto conoscenza dell’accordo (ricevendo l’atto di liquidazione trasmesso dall’impresa) o ne abbia verificato la regolarità formale.

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Cass. civ. n. 6601/1991

L’estensione del potere del rappresentante, nella stipula del negozio per cui la rappresentanza è conferita, non soffre se non di quelle limitazioni con le quali il dominus abbia inteso vincolare l’esplicazione dell’attività del rappresentante e che, costituendo deviazioni particolari, rispetto alla normalità della ricomprensione nel potere di tutto ciò che attiene al suo ordinario svolgimento, devono essere dimostrate, secondo il criterio regolatore dell’onere della prova, da chi, nel proprio interesse, le alleghi.

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Cass. civ. n. 5371/1987

La riferibilità al minore del contratto stipulato dal genitore, quale rappresentante legale, pur non restando esclusa dalla mancanza di un’espressa spendita del nome del rappresentato (essendo in proposito sufficiente una volontà anche tacita, purché inequivoca di agire in detta qualità, cui si unisca la consapevolezza dell’altro contraente di trattare con chi abbia la relativa veste), deve essere negata quando il contratto stesso risulti nullo perché in frode alla legge, ovvero contrario a norme imperative (come quelle dettate dall’art. 320 c.c. a tutela degli interessi del minore), tenuto conto dell’applicabilità, pure nella rappresentanza legale, del principio generale dell’art. 1388 c.c., in tema di efficacia del negozio nei confronti del rappresentato a condizione che il rappresentante abbia agito nei limiti delle facoltà attribuitegli. In siffatta situazione, deve essere affermata la legittimazione passiva del rappresentante non soltanto con riguardo a pretesa risarcitoria, avanzata dall’altro contraente a norma dell’art. 1398 c.c., ma anche con riguardo ad azione di ripetizione d’indebito, che quest’ultimo esperisca per far valere gli effetti restitutori della suddetta nullità (nella specie, in relazione alla carenza di azione risarcitoria, data la sua volontaria e cosciente partecipazione alla illiceità inficiante il contratto).

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Cass. civ. n. 6334/1985

Qualora il rappresentante nell’esercizio dei suoi poteri abbia risolto consensualmente una vendita di merci conclusa in nome e per conto del rappresentato, responsabile della mancata restituzione della somma pagata per la merce all’acquirente che l’abbia riconsegnata al rappresentante, è il rappresentato, senza che possa rilevare l’inadempimento degli obblighi del rappresentante nascenti dal mandato (mancato invio della merce ricevuta al rappresentato), attenendo essi al rapporto interno al quale il terzo rimane estraneo.

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Cass. civ. n. 936/1984

Se il rappresentante di una società di persone non spende il nome della società (o il nome degli altri soci, quando si tratta di socio di una società di fatto), il negozio concluso spiega effetto solo nei confronti del rappresentante medesimo, ancorché esso riguardi interessi o beni comuni, ed allorché il contratto abbia ad oggetto il trasferimento di beni immobili, la contemplatio domini, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve risultare ad substantiam dallo stesso documento contrattuale, restando irrilevante la conoscenza o l’affidamento creato nel terzo contraente circa l’esistenza del rapporto sociale interno e dei poteri di rappresentanza reciproca che esso comporta.

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Cass. civ. n. 4735/1982

La contemplatio domini, necessaria perché il contratto concluso dal mandatario produca effetti nei confronti del mandante, non richiede formule solenni, né deve risultare espressamente dal contratto, essendo sufficiente, perché si realizzi, che il rappresentante abbia reso noto all’altro contraente, in modo esplicito e non equivoco, che egli intende agire, oltre che nell’interesse, anche nel nome di altro soggetto.

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Cass. civ. n. 1071/1982

La contemplatio domini, che caratterizza la rappresentanza, deve essere oggetto di accertamento rigoroso, per la tutela dell’affidamento dei terzi, quando uno dei contraenti sostiene di avere confidato che l’altro avesse stipulato in proprio, mentre ne è consentita una valutazione meno rigorosa e meno formalistica allorché siano il mandatario o il rappresentato a dedurre la mancanza di contemplatio domini, in contrasto con l’altro contraente che affermi di avere conosciuto l’esistenza del mandato e di avere quindi ritenuto che l’obbligazione dovesse sorgere in capo a soggetto diverso dallo stipulante, nel qual caso il principio dell’affidamento opera in favore di chi ha contratto con l’apparente mandatario e perciò, indipendentemente dall’uso di espressioni dirette a rendere noto il rapporto rappresentativo, questo può essere accertato attraverso l’esame della struttura stessa dell’atto e di ogni ulteriore circostanza idonea a rivelarlo all’altro contraente.

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Cass. civ. n. 2105/1976

In mancanza di specifica autorizzazione del rappresentato, il rappresentante incaricato della stipulazione di un contratto non ha il potere di approvare specificamente per iscritto la clausola derogativa della competenza territoriale che sia stata inserita tra le condizioni generali predisposte dall’altro contraente; detta clausola non vincola, pertanto, il rappresentato che, agendo in giudizio per far valere le pretese sostanziali nascenti dal contratto stesso, può rivolgersi al giudice competente come per legge.

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Cass. civ. n. 2464/1974

Per la regola fissata dall’art. 1388 c.c., gli effetti del negozio concluso per mezzo del mandatario con rappresentanza – cioè i diritti ed obblighi inerenti al negozio stesso — si riversano direttamente nella sfera giuridica del mandante, sì che colui che ha contratto con il mandatario deve chiedere l’adempimento degli obblighi nascenti dal negozio direttamente al mandante, non restando il contraente in nome altrui vincolato verso l’altro contraente dagli obblighi assunti. Tale principio non implica tuttavia l’esonero del mandatario con procura da ogni e qualsiasi responsabilità verso il terzo contraente che abbia risentito danno per effetto di fatti dolosi o colposi commessi dal mandatario in sede di esecuzione del mandato e che non possono farsi risalire al mandante.

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