14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3249 del 19 marzo 1993
Testo massima n. 1
La disposizione dell’art. 1579 c.c., che sancisce l’inefficacia del patto di esonero della responsabilità del locatore per i vizi che rendono impossibile il godimento della cosa locata, si applica anche ai vizi conosciuti o riconoscibili dal conduttore, atteso che la conoscibilità o meno dei vizi assume rilevanza, ai sensi del precedente art. 1578 c.c., escludendo la risoluzione del contratto di locazione o la riduzione del corrispettivo, solo nei casi in cui i vizi incidano parzialmente sul godimento della cosa locata, senza escluderlo, ed in cui possa, quindi, essere ragionevole la preventiva e concorde valutazione delle parti di addossare al conduttore i rischi ad essi relativi.
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