Cass. pen. n. 364 del 17 settembre 2019

Testo massima n. 1


In tema di concorso di persone nel reato, allorquando l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice, in accoglimento dell'appello incidentale del pubblico ministero, abbia aggravato la pena per il fatto per il quale viene reclamata l'applicazione dell'attenuante, non distinguendo tra il grado di efficienza causale delle condotte di tutti gli imputati e così implicitamente escludendo la marginalità del contributo concorsuale.

Testo massima n. 2


Il reato di favoreggiamento, personale o reale, non è configurabile nel corso della perdurante consumazione di un reato di durata, in quanto qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere durante la condotta di quest'ultimo, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato a questi ascritto, quanto meno a carattere morale.

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