Cass. civ. n. 4882 del 31 luglio 1981

Testo massima n. 1


Poiché a norma dell'art. 1658 c.c. la materia necessaria a compiere l'opera si presume fornita dall'appaltatore, incombe al committente, il quale deduca di avere fornito tale materia, di dare la relativa prova.

Normativa correlata