14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 252 del 13 gennaio 1996
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui l’impresa produttrice di un materiale, che l’appaltatore si è obbligato con il committente ad utilizzare nell’esecuzione dell’appalto, si obblighi a sua volta con il committente stesso a garantire per difformità vizio difetti il risultato dell’opera realizzata con il materiale da lei prodotto, si crea tra i due contratti un rapporto di accessorietà e, nel caso che sorga controversia tra impresa produttrice e committente per il cattivo risultato dell’opera, l’onere probatorio sarà ripartito in modo che il committente, che agisce per l’adempimento di una obbligazione, dovrà provare i fatti costitutivi della stipulazione dei due contratti e dell’esistenza di difformità, vizi o difetti dell’opera, mentre chi ha garantito dovrà provare il fatto impeditivo della mancata utilizzazione del materiale da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c.
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