Cass. civ. n. 16949 del 26 agosto 2004

Testo massima n. 1


Il valore della controversia di lavoro, ai fini dell'applicabilità della regola dell'art. 440 c.p.c. (sull'inappellabilità e la conseguente ricorribilità per Cassazione - delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila) deve essere determinato tenendo conto non soltanto della somma capitale indicata nella domanda giudiziale, ma anche della misura degli accessori maturati alla data della sua proposizione.

Normativa correlata