Art. 440 – Codice di procedura civile – Appellabilità delle sentenze

Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a venticinque euro e ottantadue centesimi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16949/2004

Il valore della controversia di lavoro, ai fini dell'applicabilità della regola dell'art. 440 c.p.c. (sull'inappellabilità e la conseguente ricorribilità per Cassazione - delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila) deve essere determinato tenendo conto non soltanto della somma capitale indicata nella domanda giudiziale, ma anche della misura degli accessori maturati alla data della sua proposizione.

Cass. civ. n. 10838/2004

Allorquando il valore di una controversia in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, tenuto conto della misura degli accessori maturati dalla data della domanda giudiziale, sia inferiore a 25,82 euro, la sentenza non è appellabile ma ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'art. 440 c.p.c..

Cass. civ. n. 1100/1991

Il valore della controversia di lavoro, ai fini dell'applicabilità della regola dell'art. 440 c.p.c. (sull'inappellabilità — e la conseguente ricorribilità per cassazione — delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila) deve essere determinato tenendo conto, in aggiunta all'importo-base del credito del lavoratore, anche della rivalutazione monetaria e degli interessi, pur se non richiesti nel ricorso introduttivo, in quanto compresi nell'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 429, comma terzo, c.p.c.

Cass. civ. n. 680/1985

Nel rito del lavoro, la determinazione del valore di una controversia, ai fini dell'appellabilità o meno della sentenza ai sensi dell'art. 440 c.p.c., va effettuata alla stregua del valore del bene preteso dall'attore, al quale vanno sommati, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., soltanto gli interessi, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda e non anche le spese del procedimento instaurato per conseguire il bene anzidetto. Tale principio trova applicazione anche quando si tratti di stabilire l'appellabilità o meno della sentenza che ha concluso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che il valore originario della controversia non può essere dilatato con l'aggiunta delle spese liquidate con il decreto opposto, essendo queste non anteriori, ma successive alla domanda proposta con il deposito del ricorso ex art. 638 c.p.c.

Cass. civ. n. 3290/1983

Nel caso in cui una sentenza soggetta soltanto al ricorso per cassazione (art. 440 c.p.c.) venga impugnata sia con tale mezzo che con l'appello, va riconosciuta l'ammissibilità del ricorso, ove risulti proposto nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza e prima della declaratoria d'inammissibilità dell'appello.