14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 575 del 29 gennaio 1982
Testo massima n. 1
Non è richiesta la forma scritta per le istruzioni e gli ordini che di volta in volta il cliente impartisce alla banca per operazioni di borsa [ compravendita di titoli, riporti ] da compiere per suo conto. Pertanto gli usi di borsa che riconoscono all’accordo orale delle parti una netta prevalenza rispetto ai «fissati bollati» ed ai «foglietti provvisori» ai fini della perfezione e validità del contratto, sono conformi al principio secondo cui il mandato in genere, e quindi anche la commissione, non appartiene al novero dei contratti formali.
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