10 Gen Art. 1549 — Perfezione del contratto
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 575/1982
Non è richiesta la forma scritta per le istruzioni e gli ordini che di volta in volta il cliente impartisce alla banca per operazioni di borsa (compravendita di titoli, riporti) da compiere per suo conto. Pertanto gli usi di borsa che riconoscono all’accordo orale delle parti una netta prevalenza rispetto ai «fissati bollati» ed ai «foglietti provvisori» ai fini della perfezione e validità del contratto, sono conformi al principio secondo cui il mandato in genere, e quindi anche la commissione, non appartiene al novero dei contratti formali.
Cass. civ. n. 3727/1969
Nel contratto di riporto la consegna dei titoli adempie alla funzione di fornire, mediante l’instaurazione di una nuova situazione di fatto, una maggiore tutela agli interessi in conflitto ed in particolare di dare al riportatore la possibilità di accertare che il riportato dispone effettivamente dei titoli dati a riporto onde evitare operazioni «allo scoperto». Essa è, quindi, strumento per lo spostamento del possesso dei titoli (dal riportato al riportatore) e non necessariamente atto traslativo di diritti. Pertanto la fattispecie di cui all’art. 1549 c.c. può essere integrata anche prescindendo dalla consegna effettiva dei titoli, quando ricorrano situazioni di fatto, che rendano superflua la consegna materiale. Si hanno in tali casi i c.d. «riporti consensuali» caratterizzati dalla sussistenza dei presupposti della traditio brevi manu o del «costituito possessorio».
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