10 Gen Art. 1550 — Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli
Posted at 20:39h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo II – Del riporto
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato . Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.
Il diritto di voto [ 2351 ], salvo patto contrario, spetta al riportatore.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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