Cass. civ. n. 11687 del 14 maggio 2018
Testo massima n. 1
Riguardo ai fabbricati per i quali sia stata presentata una denuncia di variazione e che non abbiano ancora ottenuto l'identificazione catastale definitiva, ai fini della validità della trascrizione non occorre che la nota riporti i dati catastali con cui l'immobile era individuato nella precedente formalità, ma è sufficiente che essa indichi il numero e l'anno di protocollo della suddetta denuncia di variazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/03/2016).