Corte costituzionale n. 213 del 22 luglio 1985
Testo massima n. 1
L'art. 2122 c.c. non può essere interpretato nel senso di attribuire le indennità previste dagli artt. 2118 e 2120 c.c. anche al coniuge separato per colpa, o al quale, anche in concorso con l'altro coniuge, sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudizio, e che non abbia avuto diritto ad assegno alimentare a carico del lavoratore poi defunto. Conseguentemente, non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2122 c.c., sollevata dal giudice a quo sulla base dell'interpretazione disconosciuta dalla Corte.