Cass. civ. n. 3018 del 15 febbraio 2005

Testo massima n. 1


L'immissione nel possesso dei beni ereditari non comporta di per sé accettazione dell'eredità, atteso che l'art. 460 c.c. attribuisce al chiamato, in quanto tale, e pertanto anche anteriormente all'accettazione e addirittura senza bisogno della loro materiale apprensione, il potere di esercitare le azioni possessorie a tutela degli stessi beni.

Normativa correlata