14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3724 del 25 luglio 1978
Testo massima n. 1
Qualora la compravendita venga risolta per i vizi della cosa venduta, il perimento della cosa e la conseguente impossibilità di restituzione della medesima restano a carico dell’alienante, il quale potrà pretendere unicamente la differenza tra i vantaggi ritratti eventualmente dall’acquirente in relazione al perimento stesso e il danno subito dall’acquirente medesimo per la risoluzione del contratto. [ Nella specie, i giudici del merito, dopo aver risolta una questione su compravendita di animali che erano risultati affetti da malattia, avevano compensato il credito dell’acquirente per i danni derivanti dalla risoluzione del contratto con le somme ricavate dalla macellazione degli animali acquistati, escludendo che l’alienante potesse pretendere alcunchè per l’impossibilità della restituzione delle bestie perite ].
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