Cass. civ. n. 8205 del 29 aprile 2004

Testo massima n. 1


In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno dei coniugi del "bonum fidei" (obbligo di fedeltà), al fine di escludere il contrasto della sentenza con l'ordine pubblico interno, occorre che il giudice della delibazione proceda - ricavando il proprio autonomo convincimento dagli atti del processo canonico, con apprezzamento dei fatti acclarati dal giudice ecclesiastico insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato - all'accertamento della sola conoscenza o conoscibilità della suddetta riserva mentale da parte dell'altro coniuge (alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole), mentre la eventuale notorietà, pubblica o privata, e la stessa sussistenza di una relazione intrattenuta dal coniuge con altra persona non è determinante, configurandosi come mero indizio - prudentemente valutabile dal giudice - della possibilità della suddetta conoscenza.

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