Art. 82 – Codice civile – Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede [7 Cost.] e delle leggi speciali sulla materia.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11633/2020
In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica di matrimonio, rappresenta un principio fondamentale quello in base al quale il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione di uno dei bona matrimonii, da parte dell'altro coniuge, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico.
Cass. civ. n. 5894/2018
La conoscenza e la non opposizione alla richiesta di trascrizione tardiva del c.d. matrimonio concordatario proposta dall'altro coniuge, di cui all'art. 8, l. n. 121 del 1985, che ha reso esecutivo il c.d. nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, devono verificarsi in riferimento al momento in cui la trascrizione è stata richiesta. Qualora la verifica risulti positiva, può precedersi alla trascrizione tardiva, non rilevando la successiva morte del coniuge che non si era opposto, sebbene verificatasi prima che la trascrizione fosse eseguita.
Cass. civ. n. 8205/2004
In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno dei coniugi del "bonum fidei" (obbligo di fedeltà), al fine di escludere il contrasto della sentenza con l'ordine pubblico interno, occorre che il giudice della delibazione proceda - ricavando il proprio autonomo convincimento dagli atti del processo canonico, con apprezzamento dei fatti acclarati dal giudice ecclesiastico insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato - all'accertamento della sola conoscenza o conoscibilità della suddetta riserva mentale da parte dell'altro coniuge (alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole), mentre la eventuale notorietà, pubblica o privata, e la stessa sussistenza di una relazione intrattenuta dal coniuge con altra persona non è determinante, configurandosi come mero indizio - prudentemente valutabile dal giudice - della possibilità della suddetta conoscenza.