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Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2565 del 25 marzo 1988

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2565 del 25 marzo 1988

Testo massima n. 1

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, e per il caso in cui l’azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva [ art. 1492 terzo comma c.c. ], ma in via concorrente con l’azione di risoluzione [ art. 1492 cit., primo comma ], deve negarsi l’ammissibilità della domanda di riduzione in modo subordinato, rispetto alla proposizione a titolo principale dell’azione di risoluzione, atteso che entrambe le azioni si ricollegano ai medesimi presupposti, cioè la sussistenza di vizi con le caratteristiche fissate dall’art. 1490 c.c. [ il quale detta una disciplina della materia completa e non integrabile con le regole dell’art. 1455 c.c. sull’importanza dell’inadempimento ], restando radicalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le rispettive domande, sicché il compratore deve scegliere fra l’una o l’altra.

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