14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11839 del 26 novembre 1997
Testo massima n. 1
L’art. 1482 comma primo c.c., che prevede la facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo se la cosa venduta risulti gravata da vincoli o garanzie reali non dichiarati dal venditore e da lui ignorati, è applicabile anche nel caso di promessa unilaterale di vendita, con la conseguenza che il promissario può proporre domanda giudiziale di esecuzione specifica del contratto, sospendendo il pagamento del prezzo fino alla liberazione del bene e con l’ulteriore conseguenza che ove il pagamento del prezzo [ o della residua parte di esso ] debba essere eseguito al momento della stipula del contratto definitivo, il promissario che agisce per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere detto contratto può chiedere che il pagamento che il giudice deve imporre solo come condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo, derivante dalla pronuncia, sia subordinato all’estinzione ad opera ed onere della controparte degli anzidetti vincoli o garanzie.
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