14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4405 del 27 giugno 1983
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in Massimario
Testo massima n. 1
La vendita di cosa parzialmente altrui ha effetti obbligatori soltanto per la quota relativa a diritti altrui, mentre perla parte soggetta al potere di disposizione dell’alienante produce immediati effetti traslativi, salvo che l’acquirente non faccia valere i diversi diritti conferitigli dall’art. 1480 c.c.
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