14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2827 del 21 marzo 1987
Testo massima n. 1
Allorquando la vendita di cosa altrui non sia stata convenuta come tale, ignorando il compratore che la cosa non era di proprietà del venditore [ art. 1479 c.c. ], si realizza un’ipotesi di inadempimento di quest’ultimo all’obbligo di trasferire la proprietà, il cui rimedio per il compratore è quello della risoluzione del contratto, per evitare la quale il venditore ha l’onere di far acquistare all’altro contraente la proprietà della cosa, senza che il compratore abbia diritto ad ottenere, anche coercitivamente, questo risultato.
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