14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 925 del 30 gennaio 1997
Testo massima n. 1
L’art. 1479 primo comma c.c. non è applicabile al contratto preliminare di vendita perché, indipendentemente dalla conoscenza del promissario compratore dell’altruità del bene, fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo, il promittente venditore può adempiere all’obbligo di procurargliene l’acquisto; invece, nel contratto di vendita, se il compratore ignora l’altruità del bene, già al momento della stipula di detto contratto il venditore è inadempiente all’obbligo di trasferirgli la proprietà del bene.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]