Cass. civ. n. 2307 del 31 gennaio 2008
Testo massima n. 1
In materia di violazioni del codice della strada, costituisce violazione dell’articolo 22, undicesimo comma, di detto codice, non solo l’apertura di accessi nuovi alla strada pubblica in difetto di autorizzazione, ma anche il mantenimento di tali accessi ad autorizzazione scaduta e non reiterata. In tali casi è legittima non soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria, ma anche la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi a carico dell’autore della violazione e a sue spese, non potendosi giustificare la disapplicazione di tale sanzione in vista di una indimostrata possibilità di regolarizzazione mediante una autorizzazione successiva.