Art. 22 – Codice della strada – Accessi e diramazioni
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 7742/2010
A norma dell’art. 2, comma 7, del - Codice della strada, le strade urbane di cui al comma 2, lettere D), E) ed F), del medesimo articolo, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti; ne consegue che, ai fini dell’individuazione dell’ente proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune — il quale proprietario è competente, ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 11, del - Codice della strada, ad autorizzare l’apertura di accessi e ad irrogare la sanzione amministrativa per l’apertura di accessi senza autorizzazione — non è sufficiente il mero dato topografico, ma è necessario accertare se il Comune abbia un numero di abitanti superiore o inferiore a diecimila.Cass. civ. n. 2307/2008
In materia di violazioni del - Codice della strada, costituisce violazione dell’articolo 22, undicesimo comma, di detto codice, non solo l’apertura di accessi nuovi alla strada pubblica in difetto di autorizzazione, ma anche il mantenimento di tali accessi ad autorizzazione scaduta e non reiterata. In tali casi è legittima non soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria, ma anche la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi a carico dell’autore della violazione e a sue spese, non potendosi giustificare la disapplicazione di tale sanzione in vista di una indimostrata possibilità di regolarizzazione mediante una autorizzazione successiva.Cass. civ. n. 1253/2007
Ai sensi dell’art. 22, comma 11, del - Codice della strada, è soggetto a sanzione amministrativa non a titolo di responsabilità oggettiva, ma per colposa o dolosa inosservanza del precetto, chiunque ponga in essere alternativamente una delle condotte ivi previste, ovvero chiunque da un fondo che si affaccia sulla strada pubblica apra un nuovo accesso su di essa senza l’autorizzazione dell’ente proprietario o mantenga in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, rimanendo irrilevante la circostanza che l’accesso sia stato realizzato da persona diversa dall’attuale possessore o proprietario del fondo frontista, a meno che questi non fornisca la prova che altri avesse la disponibilità dell'immobile.