14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2227 del 27 febbraio 1995
Testo massima n. 1
La disciplina del solve et repete [ art. 1462 c.c. ], se ha indubbie conseguenze nel campo del processo, ha, però, un contenuto fondamentale di diritto sostanziale, come è reso manifesto non solo dalla collocazione della norma nel codice civile, ma soprattutto dagli interessi che essa tutela [ assicurare al creditore il soddisfacimento della sua pretesa, senza il ritardo imposto dall’esame delle eccezioni del debitore ]. Il preventivo adempimento non può essere perciò considerato come un presupposto processuale, la cui mancanza impedisca l’instaurazione di un regolare rapporto processuale e non possa essere rimossa nel corso del processo stesso. La clausola limitativa di cui all’art. 1462 c.c., pertanto, è destinata ad operare solo sul piano dell’adempimento, cosicché non può rinvenirsi alcun ostacolo all’esame dell’eccezione o della domanda riconvenzionale, quando, sia pure in corso di giudizio [ nella specie nel corso dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore ], sia avvenuto il soddisfacimento della prestazione.
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