Art. 1462 – Codice civile – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità [1418 ss.], di annullabilità [1425] e di rescissione [1447 ss.] del contratto.

Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione [167].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8713/2024

La clausola solve et repete, prevista dall'art. 1462 c.c., avendo un contenuto fondamentalmente di diritto sostanziale, realizza la sua funzione anche se l'adempimento avviene nel corso del giudizio e per effetto di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, con la conseguenza che il preventivo adempimento non è qualificabile come presupposto processuale e l'eccezione o la domanda riconvenzionale potenzialmente colpite dall'operare della clausola possono essere esaminate quando, sia pure nel corso del giudizio, sia avvenuto il soddisfacimento del diritto. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato improcedibile la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità della fatturazione e della richiesta di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, non avendo la ricorrente allegato e provato di aver proceduto al pagamento nel corso del giudizio).

Cass. civ. n. 4446/2008

In tema di fideiussione, la cosiddetta clausola solve et repete inserita nel contratto con formule del tipo «senza riserva alcuna» ovvero «dietro semplice richiesta» ove prevedente l'esclusione per il garante di poter opporre al creditore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, è pienamente valida e non è priva di efficacia ai sensi dell'art. 1462 c.c. in quanto costituisce manifestazione di autonomia contrattuale, non altera i connotati tipici della fideiussione e non comprende il divieto di sollevare eccezioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia.

Cass. civ. n. 2227/1995

La disciplina del solve et repete (art. 1462 c.c.), se ha indubbie conseguenze nel campo del processo, ha, però, un contenuto fondamentale di diritto sostanziale, come è reso manifesto non solo dalla collocazione della norma nel codice civile, ma soprattutto dagli interessi che essa tutela (assicurare al creditore il soddisfacimento della sua pretesa, senza il ritardo imposto dall'esame delle eccezioni del debitore). Il preventivo adempimento non può essere perciò considerato come un presupposto processuale, la cui mancanza impedisca l'instaurazione di un regolare rapporto processuale e non possa essere rimossa nel corso del processo stesso. La clausola limitativa di cui all'art. 1462 c.c., pertanto, è destinata ad operare solo sul piano dell'adempimento, cosicché non può rinvenirsi alcun ostacolo all'esame dell'eccezione o della domanda riconvenzionale, quando, sia pure in corso di giudizio (nella specie nel corso dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore), sia avvenuto il soddisfacimento della prestazione.

Cass. civ. n. 759/1994

La clausola limitativa della proponibilità di eccezioni, di cui all'art. 1462 c.c., si differenzia dall'istituto del solve et repete in materia fiscale (oggetto della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza Corte cost. 31 marzo 1961, n. 21) perché ha la sua fonte in un contratto liberamente stipulato (art. 1322 c.c.) e non costituisce ostacolo all'instaurarsi del rapporto processuale, avendo soltanto l'effetto di consentire la pronta soddisfazione della pretesa creditoria della controparte, senza far luogo all'esame dell'eccezione del debitore, le cui ragioni possono essere fatte valere anche nello stesso giudizio dopo l'adempimento salvo il potere del giudice, a norma dell'art. 1462 comma secondo, di sospendere la condanna, ove ricorrano gravi motivi, imponendo se del caso una cauzione.

Cass. civ. n. 11284/1993

La clausola solve et repete non può essere invocata dal contraente a cui favore è stabilita, quando questi chieda la risoluzione del contratto.

Cass. civ. n. 4122/1982

L'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., quando è fondata, impedisce l'operatività della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 1456, in quanto tale clausola non è limitativa della proponibilità di eccezioni (art. 1462 c.c.), ma attuativa di un diritto potestativo di risoluzione immediata del rapporto negoziale, con effetti retroattivi, nel caso di comportamento della controparte costituente inadempimento in senso tecnico, mentre l'eccezione suindicata postula requisiti (prontezza all'adempimento e giustificazione della sospensione provvisoria del medesimo con la mancanza di sincronicità di quello corrispettivo) escludenti nel comportamento dell'eccipiente la situazione d'inadempimento.

Cass. civ. n. 6406/1981

La clausola solve et repete, di cui all'art. 1462 c.c., volta soprattutto a garantire da eccezioni dilatorie il contraente tenuto per primo ad adempiere, non ha un'efficacia tale da paralizzare in toto l'exceptio inadimpleti contractus, bensì resta correlata all'ambito di operatività della exceptio non rite adimpleti contractus, sicché essa non incide sulla possibilità di far valere la mancata esecuzione, totale o parziale, della controprestazione, ma impedisce di opporre solo l'inesatto adempimento, con la conseguente riserva di ogni questione relativa ad una fase successiva alla solutio, salva la ricorrenza di gravi motivi idonei a determinare la sospensione della condanna, ai sensi del secondo comma dell'art. 1462 citato.