Cass. civ. n. 5143 del 12 giugno 1987

Testo massima n. 1


Nei contratti a prestazioni corrispettive ed a esecuzione istantanea la pronunzia di risoluzione produce due distinti effetti: quello liberatorio, relativo alle prestazioni non ancora eseguite, che opera ex nunc, dal momento, cioè, della sentenza, e quello restitutorio, relativo alle prestazioni già eseguite, che opera ex tunc e, cioè, di norma retroagisce al momento in cui è sorta l'obbligazione, cosa da importare l'eliminazione di tutte le conseguenze derivanti dall'esecuzione totale o parziale del contratto. Pertanto, in conseguenza della risoluzione del contratto, le cose ricevute in esecuzione di questo, debbono essere restituite con tutti gli accessori (frutti ed altre utilità) che la cosa stessa avesse medio tempore prodotti e sulle somme versate in anticipo ad una delle parti vanno corrisposti gli interessi legali da quando quelle stesse somme vennero ricevute.