14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 817 del 29 gennaio 1983
Testo massima n. 1
La clausola risolutiva espressa opera non già in via automatica ed indipendentemente dalla richiesta che il contraente faccia dichiarando di volersene avvalere, bensì in conseguenza di tale richiesta la quale, come preclude la possibilità del pagamento, ormai tardivo, così, per la stessa struttura e finalità della pattuizione, non può più essere effettuata una volta ricevuto il pagamento. Pertanto, nel caso di regolamento cambiario del rapporto, il creditore, per far valere la clausola risolutiva, deve dedurre l’azione causale — subordinata [ art. 66 legge cambiaria ] alla condicio iuris della mancanza di accettazione o di pagamento e all’offerta [ al debitore, in restituzione ] della cambiale, con deposito presso la cancelleria del giudice — con la conseguenza che tale azione non può essere dedotta in difetto di produzione della cambiale ed il pagamento della stessa ancorché tardivo, nelle mani del terzo, ovviamente preclude tale possibilità.
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