14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4526 del 18 maggio 1987
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’adempimento effettuato dopo la domanda di risoluzione del contratto, pur non arrestando gli effetti di tale domanda, deve essere, tuttavia preso in esame dal giudice al fine della valutazione dell’importanza dell’inadempimento, potendo esso costituire circostanza decisiva a rendere l’inadempimento di scarsa importanza con diretta influenza sulla risolubilità del contratto, ai sensi dell’art. 1455 c.c.
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