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Art. 1455 — Importanza dell’inadempimento

Art. 1455 — Importanza dell’inadempimento

Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra [ 1522, 1525, 1564, 1565, 1668, 1819, 1820, 1868, 2286 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4022/2018

La gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. va commisurata all’interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all’adempimento. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale – sul presupposto che la richiesta pronuncia, annullando gli sforzi compiuti per comporre la lite, non corrispondesse all’interesse della parte istante – aveva respinto la domanda di risoluzione di una transazione).

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Cass. civ. n. 14011/2017

L’adempimento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto non ne arresta gli effetti, ma deve essere preso in esame dal giudice nella valutazione dell’importanza dell’inadempimento, potendo condurre ad escluderne la gravità e, quindi, a rigettare la suddetta domanda.

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Cass. civ. n. 14649/2013

La gravità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c., è condizione dell’azione di risoluzione e, in quanto tale, deve esistere al momento della decisione e non necessariamente al momento della proposizione della domanda.

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Cass. civ. n. 18500/2012

La circostanza che il conduttore in mora di un immobile ad uso non abitativo adempia la propria obbligazione dopo che il locatore abbia domandato la risoluzione del contratto, non può essere tenuta in considerazione al fine di stabilire se l’inadempimento il requisito della “gravità”, di cui all’art. 1455 c.c.; al contrario, la circostanza che l’inadempimento del conduttore, non grave al momento della domanda di risoluzione proposta dal locatore, si aggravi in corso di causa, è rilevante ai fini dell’accoglimento della suddetta domanda di risoluzione.

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Cass. civ. n. 15363/2010

In tema di contratti, il principio, sancito dall’art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l’inadempimento ha scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell’inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all’entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione. (In applicazione, di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la risoluzione di un contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, che non aveva corrisposto nel termine pattuito i canoni, valutando non solo l’aspetto economico del dedotto inadempimento ma anche il comportamento complessivo del predetto in relazione all’interesse concreto del locatore al puntuale pagamento dei canoni, e ritenendo che tale comportamento avesse inciso in modo decisivo sull’economia complessiva del rapporto, tanto da determinare uno squilibrio nel sinallagma funzionale).

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Cass. civ. n. 13208/2010

In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all’esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase; pertanto, l’apprezzamento della slealtà del comportamento della parte che invochi la risoluzione del contratto per inadempimento si ripercuote sulla valutazione della gravità dell’inadempimento stesso, nel caso in cui tale soggetto abusi del suo diritto potendo comunque realizzare il suo interesse senza ricorrere al mezzo estremo dell’ablazione del vincolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato risolto per morosità un contratto di locazione, senza tener conto che il locatore avrebbe potuto compensare il suo credito con il maggior debito esistente nei confronti del conduttore).

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Cass. civ. n. 9314/2007

L’intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all’articolo 1454 c.c. e l’inutile decorso del termine fissato per l’adempimento non eliminano la necessità ai sensi dell’articolo 1455 c.c. dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine, secondo un criterio che tenga conto, sia dell’elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell’economia generale del contratto, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un’indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull’interesse del creditore all’esatto e tempestivo adempimento. (Nella specie la S.C. ha escluso la gravità dell’inadempimento in relazione alla circostanza dell’offerta da parte della compratrice del prezzo alcuni giorni dopo la scadenza del termine e della mancanza di elementi da cui desumere che il decorso del termine fissato nella diffida comportasse la perdita dell’utilità economica perseguita con il contratto).

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Cass. civ. n. 10127/2006

L’inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un’obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1457 c.c. in mancanza di una diffida ad adempiere, non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell’art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza e cioè se il ritardo, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, superi ogni ragionevole limite di tolleranza. Accertare quando il ritardo ecceda qualsivoglia limite di tollerabilità costituisce apprezzamento discrezionale del giudice del merito, che deve essere condotto in relazione all’oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all’interesse dell’altro contraente; in particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente.

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Cass. civ. n. 5407/2006

Anche ai fini dell’accertamento della risoluzione di diritto, conseguente a diffida ad adempiere senza esito, intimata dalla parte adempiente, il giudice è tenuto comunque a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell’inadempimento; in particolare, dovrà verificare sotto il profilo oggettivo che l’inadempimento sia non di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall’art. 1455 c.c., e, sotto il profilo soggettivo, l’operatività della presunzione di responsabilità del debitore inadempiente fissata dall’art. 1218 c.c., la quale, pur dettata in riferimento alla responsabilità per il risarcimento del danno, rappresenta un principio di carattere generale.

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Cass. civ. n. 3742/2006

Anche nel caso di inadempimento parziale, il giudizio sulla non scarsa importanza dell’inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata entità della prestazione inadempiuta, rispetto al valore complessivo della prestazione, costituendo questa soltanto uno degli elementi di valutazione.

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Cass. civ. n. 14034/2005

Il principio sancito dall’art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l’inadempimento ha scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell’inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all’entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha rigettato il ricorso affermando che, con riferimento a contratto di appalto per la realizzazione e messa in opera di serramenti in base al quale la società appaltatrice si era obbligata, oltre che alla realizzazione e fornitura di serramenti, anche ad organizzare il collegamento col lavoro dell’impresa posatrice — da individuarsi a cura di essa appaltatrice, e a che la messa in opera dei serramenti seguisse alla consegna senza soluzioni di continuità — tale ulteriore prestazione essendo configurabile come servizio di mediazione offerto al cliente, correttamente il giudice di prime cure, indipendentemente dal valore oggettivo della prestazione non adempiuta dall’appaltatrice, aveva valutato come grave l’inadempimento di quest’ultima obbligazione, in quanto deludeva l’aspettativa della committente al conseguimento di un risultato completo, che la esonerasse dalla ricerca di un’impresa cui affidare il compito di porre in opera i serramenti, rimanendo a tale stregua valorizzata la volontà di entrambi i contraenti in relazione allo stipulato regolamento contrattuale, nonché l’interesse oggettivo della committente all’adempimento del complesso delle obbligazioni assunte dall’appaltatrice ).

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Cass. civ. n. 24003/2004

Ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l’indagine circa la gravità della inadempienza deve tener conto del valore complessivo del corrispettivo pattuito in contratto, determinabile mediante il criterio di proporzionalità che la parte dell’obbligazione non adempiuta ha rispetto ad esso, e non rispetto alla sola caparra. (Nella specie, relativa a compravendita immobiliare, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva considerato di non scarsa importanza il mancato pagamento di un terzo della caparra corrispondente all’importo di cinque milioni di lire).

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Cass. civ. n. 9200/2004

Nei contratti a prestazioni corrispettive le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 di cui all’art. 1453 c.c. sono simmetriche, giacché, come non è consentito all’attore che abbia proposto domanda di risoluzione pretendere la prestazione avendo dimostrato di non avere più interesse al relativo adempimento anche per la parte di prestazione non ancora scaduta, così è vietato al convenuto di eseguire la prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e fino alla pronuncia giudiziale. Ne consegue che il perdurare dell’inadempimento nel corso del giudizio non può riflettersi negativamente sulla valutazione della gravità del comportamento pregresso, trasformando un inadempimento inizialmente «non grave» in un inadempimento «grave» e, perciò, tale da legittimare l’accoglimento della domanda di risoluzione. (La decisione impugnata, nel pronunciare la risoluzione del contratto preliminare di vendita chiesta dal promittente venditore, aveva ritenuto la gravità dell’inadempimento del promissario acquirente in considerazione delle rate di mutuo non pagate maturate nel corso del giudizio; la Corte ha cassato la sentenza, rilevando che la valutazione della gravità dell’inadempimento doveva essere compiuta con riferimento al comportamento tenuto dall’obbligato al momento della proposizione della domanda di risoluzione).

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Cass. civ. n. 16579/2002

In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

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Cass. civ. n. 15553/2002

In tema di risoluzione contrattuale, la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c. — valutazione di puro merito, incensurabile, come tale, in sede di giudizio di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata — deve ritenersi in re ipsa ove l’inadempimento stesso venga accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto.

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Cass. civ. n. 14527/2002

La purgazione della mora, successiva alla domanda di risoluzione insita nell’intimazione di sfratto, non è ostativa, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1453 c.c., all’accertamento della gravità del pregresso inadempimento nell’ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti da parte dell’intimato.

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Cass. civ. n. 1773/2001

Lo scioglimento del contratto per inadempimento — salvo che la risoluzione operi di diritto — consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento stesso, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l’inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale; completandosi, poi, l’indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell’una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dall’altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.

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Cass. civ. n. 9800/2000

Ai fini della risoluzione del contratto, la gravità dell’inadempimento deve essere valutata in relazione sia alla parte inadempiuta dell’obbligazione rispetto a questa nel suo complesso, sia alla sensibile alterazione dell’equilibrio contrattuale, ed il giudizio sulla importanza dell’inadempimento deve fondarsi su di un criterio idoneo a coordinare l’elemento obiettivo, rappresentato dalla mancata o inesatta prestazione nel quadro della esecuzione generale del contratto, con l’elemento soggettivo, consistente nell’interesse concreto della controparte alla esatta e tempestiva prestazione.

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Cass. civ. n. 10844/1997

La risoluzione del contratto, anche se pronunciata nella ipotesi di integrale inadempimento dell’unica obbligazione oggetto del negozio, non può, comunque, prescindere dalla valutazione concreta dell’importanza dell’inadempimento dell’obbligato.

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Cass. civ. n. 97/1997

Ai fini della risoluzione di un contratto non è di scarsa importanza l’inadempimento ad un’obbligazione che benché ulteriore rispetto a quelle tipiche di esso è, per volontà delle parti, collegata alle stesse con vincolo di corrispettività (nella specie obbligo di non rivendere la merce in determinati mercati).

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Cass. civ. n. 3669/1995

La non scarsa importanza dell’inadempimento, che, nel giudizio di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, deve essere verificata anche di ufficio dal giudice, trattandosi di elemento che attiene al fondamento stesso della domanda, deve essere accertata non solo in relazione alla entità oggettiva dell’inadempimento, ma anche con riguardo all’interesse che l’altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull’elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell’economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l’inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell’equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l’interesse dell’altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all’esatto adempimento nel termine stabilito. Ne consegue che, nel caso di inadempimento parziale, il giudizio della non scarsa importanza dell’inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata entità della prestazione inadempiuta, rispetto al valore complessivo della prestazione, costituendo questa soltanto uno degli elementi di valutazione.

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Cass. civ. n. 7937/1994

Ai fini della risoluzione del contratto, nell’ipotesi di solo ritardo nell’adempimento, l’importanza di esso, a norma dell’art. 1455 c.c., va stabilita, con riferimento al tempo del ritardo, non solo con riguardo alle oggettive finalità funzionali del negozio ma anche con riferimento all’interesse del creditore a ricevere la prestazione dopo un certo tempo ed al danno irreparabile o rilevante dallo stesso subito a causa del ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente.

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Cass. civ. n. 4630/1994

La parte contraente che di fronte all’inadempienza dell’altra, anziché ricorrere alla domanda di risoluzione (o all’eccezione di inadempimento), preferisce comunque dare esecuzione al contratto, dimostra con tale comportamento di attribuire scarsa importanza, nell’economia del negozio, all’inadempimento della controparte, con la conseguenza che non sussiste per la risoluzione del contratto il presupposto costituito dall’inadempimento di non scarsa importanza secondo il disposto dell’art. 1455 c.c.

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Cass. civ. n. 1460/1994

La proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta, a termini dell’art. 1453 c.c., la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione (art. 1453 c.c.), così non è consentito all’attore di pretenderla, avendo dimostrato con la richiesta di risoluzione del contratto il proprio disinteresse all’adempimento anche per i pagamenti non ancora scaduti al momento della domanda. Con la conseguenza che il giudice potrà accertare se vi sia stato inadempimento imputabile al debitore soltanto con riguardo alle prestazioni già scadute, e non anche con riferimento a quelle ancora da scadere, rispetto alle quali il comportamento del debitore non è ancora suscettibile di valutazione in termini di adempimento-inadempimento.

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Cass. civ. n. 6121/1993

Dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento dell’altra parte, e fino a quando non si sia formato il giudicato su questa domanda, il convenuto, sia nel caso che la predetta domanda debba considerarsi fondata sia in quello opposto, non può più adempiere efficacemente la propria obbligazione perché l’adempimento è espressamente «vietato» dall’art. 1453 c.c., senza distinzione e limiti di sorta; conseguentemente il giudice, nella valutazione della gravità dell’inadempimento, non può tenere conto del ritardo ulteriore dovuto alla durata del processo, ma deve decidere valutando la situazione cristallizzata al momento e per effetto della domanda di risoluzione.

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Cass. civ. n. 9358/1991

Ai fini della determinazione della gravità dell’inadempimento, il giudice del merito può tenere conto anche del comportamento dell’inadempiente posteriore alla domanda di risoluzione del contratto, in considerazione del fatto che l’unità del rapporto obbligatorio, cui tutte le prestazioni inadempiute si riferiscono, non consente una valutazione frammentaria della condotta della parte inadempiente, per cui, quando nel corso del giudizio siano scadute le residue obbligazioni gravanti sull’inadempiente, occorre tener conto dell’integrale condotta di quest’ultimo ed operare una valutazione globale.

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Cass. civ. n. 2979/1991

L’intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c. e l’inutile decorso del termine fissato per l’adempimento non eliminano la necessità dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., che va effettuato con riguardo esclusivo alla situazione verificatasi alla scadenza del termine, e, nel caso di più e successive diffide, in riferimento a quella situazione determinatasi, anche in ragione delle relative motivazioni, alla scadenza del termine fissato con l’ultima di esse ed all’interesse della parte all’esatto e tempestivo adempimento.

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Cass. civ. n. 1046/1990

Con riguardo alla disciplina della risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, il disposto dell’art. 1455 c.c. pone una regola di proporzionalità in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all’inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell’economia del rapporto, per la cui valutazione — che costituisce apprezzamento di fatto demandato istituzionalmente al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici — occorre tener conto dell’esigenza di mantenere l’equilibrio tra prestazioni di eguale peso, talché l’importanza dell’inadempimento non deve essere intesa in senso subiettivo, in relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto fare del proprio interesse violato, ma in senso obiettivo in relazione all’attitudine dell’inadempimento a turbare l’equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.

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Cass. civ. n. 2879/1989

Ai fini della determinazione della gravità dell’inadempimento, quale presupposto essenziale per la risoluzione del contratto a norma dell’art. 1455 c.c., deve effettuarsi un’indagine unitaria coinvolgente tutto il comportamento del debitore, desumibile dalla durata della mora e dal suo eventuale protrarsi, nonché una valutazione oggettiva della ritardata o mancata prestazione con riferimento all’interesse dell’altra parte all’esatto adempimento. Ne consegue che, in caso di unica vendita di un lotto di più appartamenti (cinque), senza distinzione o imputazione di prezzo alle singole unità immobiliari, l’inadempimento, di non scarsa importanza, da parte dell’acquirente dell’obbligazione di pagare il prezzo (nella specie, attraverso l’estinzione del mutuo accollato) comporta la risoluzione del contratto, senza che dalla circostanza che quell’inadempimento sia costituito dal pagamento parziale del prezzo possa derivare l’efficacia della vendita per alcune singole porzioni immobiliari.

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Cass. civ. n. 6643/1987

Poiché la gravità dell’inadempimento, in base al combinato disposto degli artt. 1453, primo comma, e 1455 c.c., costituisce la premessa necessaria della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, la legittimità o illegittimità del rifiuto, opposto alla offerta di adempimento tardivo dal contraente che in quel momento, nella sua libera determinazione, non abbia ancora proposto la domanda di risoluzione, deve essere accertata nel giudizio di risoluzione instaurato da detto contraente successivamente al rifiuto stesso. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire, ai sensi dell’art. 1455 c.c., se sussistono oppure no gli estremi dell’inadempimento di non scarsa importanza, ossia grave, non può omettere di valutare l’offerta di adempimento intervenuta anteriormente alla proposizione della domanda di risoluzione.

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Cass. civ. n. 4526/1987

L’adempimento effettuato dopo la domanda di risoluzione del contratto, pur non arrestando gli effetti di tale domanda, deve essere, tuttavia preso in esame dal giudice al fine della valutazione dell’importanza dell’inadempimento, potendo esso costituire circostanza decisiva a rendere l’inadempimento di scarsa importanza con diretta influenza sulla risolubilità del contratto, ai sensi dell’art. 1455 c.c.

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Cass. civ. n. 3353/1986

Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve proporsi d’ufficio il problema della gravità dell’inadempimento ed è tenuto ad indicare, qualora accolga la domanda, il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene che l’inadempimento non sia di scarsa importanza in relazione all’interesse della controparte, tenendo conto che anche l’inadempimento totale dell’unica prestazione dedotta nel contratto non può considerarsi in senso assoluto ed automatico come determinante della risoluzione del contratto stesso.

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Cass. civ. n. 3438/1985

La proposizione della domanda di risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata o periodica — quale il contratto di affittanza agraria — non esonera il conduttore o l’affittuario dal regolare pagamento del corrispettivo nel corso del giudizio, con la conseguenza che, al fine di determinare la sussistenza e la gravità dell’inadempimento, il giudice non deve aver riguardo solo alla situazione esistente al momento dell’introduzione della lite, ma può trarre elementi di convincimento anche da successivi omessi pagamenti dei canoni maturati nel corso del giudizio stesso.

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Cass. civ. n. 4014/1983

Ai fini della determinazione della gravità o meno dell’inadempimento, il giudice del merito può tenere conto anche del comportamento dell’inadempiente posteriore alla domanda di risoluzione del contratto, ma l’unità del rapporto obbligatorio, cui tutte le prestazioni inadempiute si riferiscono (sia la loro esecuzione avvenuta prima ovvero dopo l’indicata domanda), non consente una valutazione frammentaria della condotta della parte inadempiente, per cui, quando nel corso del giudizio siano scadute tutte le residue obbligazioni gravanti sull’inadempiente, occorre tener conto dell’integrale condotta di quest’ultimo ed operare una valutazione globale.

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Cass. civ. n. 3969/1983

Ai fini della risoluzione del contratto, nel caso di parziale o inesatto adempimento di una prestazione, l’indagine circa la gravità dell’inadempienza deve tener conto del valore — determinabile mediante il criterio di proporzionalità — che la parte dell’obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto, nonché considerare se per effetto dell’inadempimento si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell’equilibrio contrattuale, estendendosi altresì, in ipotesi di deduzione di inadempimenti reciproci, ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento ai rapporti di proporzionalità e causalità delle rispettive inadempienze, allo scopo di individuare la parte responsabile dell’esito non regolare del contratto, senza rilievo per le situazioni meramente psicologiche delle parti.

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Cass. civ. n. 4014/1978

L’atto di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. consente al contraente adempiente di conseguire lo stesso risultato della risoluzione di diritto, mediante la sua notificazione all’altro contraente. Tale atto unilaterale e recettizio ha la funzione di fissare immediatamente le reciproche posizioni contrattuali e non impone al giudice il potere-dovere di stabilire se, nell’ambito oggettivo della norma contenuta nell’art. 1455 del c.c., l’inadempimento del diffidato sia di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse del diffidante, ma, unicamente, di esaminare se le prestazioni rimaste inadempiute siano imputabili — a titolo di colpa contrattuale — alla parte diffidata.

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Cass. civ. n. 635/1978

Qualora un pagamento non sia stato effettuato nel termine previsto nel contratto, ben può il giudice del merito pronunciare la risoluzione per inadempimento, dopo avere valutato la gravità dello stesso, anche se la parte adempiente non abbia effettuato la costituzione in mora né la diffida ad adempiere.

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Cass. civ. n. 76/1976

Il principio stabilito dall’art. 1181 c.c. (facoltà del creditore di rifiutare un adempimento parziale) e la regola dettata dall’art. 1455 c.c. (importanza dell’inadempimento, ai fini della risoluzione), operano in due sfere autonome, attenendo il primo al potere del creditore di rifiutare la prestazione parziale e di agire, quindi, per il conseguimento dell’intero, e la seconda al potere del contraente di ottenere la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, nel caso di inadempienza di non lieve entità dell’altra parte. Pertanto, il legittimo rifiuto dell’adempimento parziale, non può costituire elemento giustificativo della risoluzione del contratto, se l’inadempimento sia di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte.

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Cass. civ. n. 887/1975

Non è necessaria l’indagine sull’importanza dell’inadempimento, richiesta dall’art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, quando l’inadempimento sia totale.

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