14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2879 del 15 giugno 1989
Testo massima n. 1
Ai fini della determinazione della gravità dell’inadempimento, quale presupposto essenziale per la risoluzione del contratto a norma dell’art. 1455 c.c., deve effettuarsi un’indagine unitaria coinvolgente tutto il comportamento del debitore, desumibile dalla durata della mora e dal suo eventuale protrarsi, nonché una valutazione oggettiva della ritardata o mancata prestazione con riferimento all’interesse dell’altra parte all’esatto adempimento. Ne consegue che, in caso di unica vendita di un lotto di più appartamenti [ cinque ], senza distinzione o imputazione di prezzo alle singole unità immobiliari, l’inadempimento, di non scarsa importanza, da parte dell’acquirente dell’obbligazione di pagare il prezzo [ nella specie, attraverso l’estinzione del mutuo accollato ] comporta la risoluzione del contratto, senza che dalla circostanza che quell’inadempimento sia costituito dal pagamento parziale del prezzo possa derivare l’efficacia della vendita per alcune singole porzioni immobiliari.
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