14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15553 del 6 novembre 2002
Posted at 16:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di risoluzione contrattuale, la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c. — valutazione di puro merito, incensurabile, come tale, in sede di giudizio di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata — deve ritenersi in re ipsa ove l’inadempimento stesso venga accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]