Cass. pen. n. 13778 del 29 marzo 2019
Testo massima n. 1
L'accertamento dell'infermità di mente dell'imputato va compiuto in relazione al fatto concreto addebitatogli ed al tempo in cui è stato commesso, onde la perizia psichiatrica espletata in altro procedimento, relativo a diverso fatto, non è mai vincolante nel giudizio successivo, nel quale la valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputato è correttamente compiuta alla stregua di un accertamento peritale del tutto indipendente da quello eseguito in precedenza.