Cass. pen. n. 45002 del 6 luglio 2018
Testo massima n. 1
Il delitto di intralcio alla giustizia, per la cui configurabilità è richiesta la priorità dell'assunzione della qualifica di testimone rispetto alla messa in atto della condotta illecita, ricorre anche nell'ipotesi in cui tale condotta sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione in quanto la qualità di teste cessa nel momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso e non nel momento in cui ha termine la deposizione, ben potendo il teste già sentito essere ulteriormente escusso nella stessa fase ovvero in quella successiva del procedimento (Fattispecie relativa a condotta posta in essere nei confronti di persona esaminata ex art. 507 cod. proc. pen.).