14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3279 del 16 novembre 1971
Testo massima n. 1
La simulazione, nei suoi vari tipi, può riguardare qualsiasi contratto, ed attiene principalmente ai rapporti interni fra le parti, nel senso che è intesa a far apparire la costituzione fra i soggetti contraenti di un rapporto tra costoro in realtà inesistente perché le parti nulla vollero costituire, limitando la loro comune dichiarazione precettiva ad una vuota apparenza [ simulazione assoluta ], o perché le parti vollero costituire fra loro un rapporto diverso [ simulazione relativa oggettiva ], o perché il rapporto fu realmente costituito, ma tra una delle parti ed un soggetto diverso dall’altra parte figurante nel contratto apparente [ simulazione relativa soggettiva o interposizione fittizia di persona ].
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