14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12428 del 16 dicembre 1993
Testo massima n. 1
L’individuazione della causa simulandi, che, identificandosi nel motivo o scopo pratico che ha indotto le parti a creare l’apparenza contrattuale, non deve risolversi necessariamente in un concreto vantaggio per tutte le parti dell’accordo simulatorio, non è indispensabile per l’accertamento di questo accordo, del quale costituisce solo un importante indizio rivelatore.
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Testo massima n. 2
La scrittura privata con firma autenticata non ha la piena efficacia probatoria dell’atto pubblico [ art. 2700 c.c. ] ma, se riconosciuta ed autenticata, fa piena prova solo della provenienza delle dichiarazioni da chi le ha sottoscritte e non della loro verità intrinseca, che può essere, conseguentemente, contestata con ogni mezzo di prova, senza necessità della querela di falso.
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