14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7026 del 21 giugno 1995
Testo massima n. 1
La simulazione relativa, presupponendo un preciso accordo dissimulato tra le medesime parti del contratto simulato, non può identificarsi nei propositi fraudolenti di una sola delle parti.
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Testo massima n. 2
Sono compatibili con il contratto di associazione in partecipazione le clausole che, nell’ambito dei criteri di ripartizione degli utili, prevedono il pagamento all’associato o all’associante di speciali indennizzi o corrispettivi per speciali apporti di energie lavorative o di beni strumentali. [ Nella specie, si trattava di un contratto associativo stipulato tra il farmacista titolare di una farmacia ed un terzo, nel quale si prevedeva il diritto del farmacista — associante — a dedurre dagli utili da ripartire una somma di denaro per l’impegno di lavoro a cui era tenuto per la diretta gestione del servizio e per il valore locativo dell’immobile ].
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