Cass. civ. n. 11381 del 19 dicembre 1996

Testo massima n. 1


Poiché il contratto di appalto non è fra quelli per i quali l'art. 1350 c.c. richiede la forma scritta ad substantiam, il consenso alla sua cessione, che può essere preventivo, concomitante o successivo alla stipulazione, non deve risultare da forme solenni e può essere oltre che espresso anche tacito, purché manifesti la volontà di porre in essere una modificazione soggettiva del rapporto.

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