14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6157 del 16 marzo 2007
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 1406 c.c. la cessione del contratto, che realizza un negozio plurilaterale, si perfeziona con l’accordo di tutti gli interessati [ cedente, cessionario e ceduto ], essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso, non abbia preso visione del contenuto dell’atto intervenuto fra cedente e cessionario, a meno che non invochi un vizio di formazione del consenso medesimo che sia stato determinato da tale circostanza; infatti, la notifica del contratto intercorso fra il cedente e il cessionario è prevista dall’art. 1407 c.c. nel caso in cui il ceduto abbia preventivamente manifestato il consenso alla cessione.
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