14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2292 del 14 luglio 1971
Testo massima n. 1
Perché si abbia falsus procurator non basta contrattare nel nome e nell’interesse altrui, ma occorre che si contratti «come rappresentante», cioè facendo apparire che si abbiano i relativi poteri, mentre questi mancano o sono più limitati di quelli dichiarati; sicché ove nell’indicare la propria legittimazione al negozio si dichiari come limiti questa la ratifica, implicitamente si esclude che nel negozio si intervenga «come rappresentante», onde si resta fuori dalla fattispecie del falsus procurator, con la conseguenza che non è applicabile la disciplina del contratto da costui concluso.
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