Cass. pen. n. 26726 del 25 giugno 2015

Testo massima n. 1


Nel procedimento di riesame, la nullità derivante dall'omesso avviso dell'udienza all'imputato è da qualificare come assoluta ed insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, c.p.p.; ne deriva che tale nullità rimane rilevabile e deducibile anche quando il difensore, presente all'udienza, nulla abbia eccepito.

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