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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11885 del 16 novembre 1995

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11885 del 16 novembre 1995

Testo massima n. 1

Il requisito della spendita del nome, necessario perché l’atto compiuto dal rappresentante possa essere imputato al rappresentato, non richiede l’uso di formule sacramentali e può evincersi anche dalle modalità con le quali l’atto stesso viene compiuto. Pertanto, un atto di opposizione a precetto ed a pignoramento mobiliare, proposto dall’amministratore unico di una Snc, pur in mancanza di una esplicita spendita del nome della società, può essere a questa riferito, in considerazione delle concrete circostanze del caso [ nella specie, individuazione nella società del soggetto passivo dell’esecuzione e riferimento nell’atto di opposizione alle obbligazioni contratte con l’opposto dalla società e non a situazioni personali dell’opponente ].

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