14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 23131 del 16 novembre 2010
Testo massima n. 1
Nei contratti a forma libera, al fine di manifestare il potere rappresentativo non è necessario che il rappresentante usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l’attività negoziale e dalla struttura e dall’oggetto del negozio i terzi possano riconoscerne l’inerenza all’impresa sociale sì da poter presumere, secondo i criteri correnti nella vita degli affari, che l’attività è espletata nella qualità di rappresentante di altro soggetto. [ Nella specie, in relazione alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro nei confronti di una persona fisica, la sentenza di merito aveva evidenziato che nel deposito di automezzi ove il lavoratore svolgeva attività di custode operava – e la circostanza era ben nota al lavoratore – una sola impresa di cui risultava titolare una società di capitali, mentre il convenuto era solo socio e poi amministratore unico di detta società, ritenendo, dunque, l’esercizio di poteri datoriali da parte di questi compatibile con i poteri di rappresentanza spettantigli; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata affermando il riportato principio ].
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