14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3540 del 16 ottobre 1976
Testo massima n. 1
L’ipotesi in cui, per errore di trascrizione, il testo del contratto non corrisponde al comune volere delle parti — ancorché siffatta discordanza non emerga prima facie, ma sia accertabile mediante complesse e sottili indagini di carattere logico — non integra alcuna delle fattispecie dell’errore ostativo [ art. 1433 c.c. ] e non è riconducibile alla normativa dell’annullamento del contratto per tale vizio. In tale ipotesi, infatti, rispetto alla lettera del contratto deve prevalere la reale volontà comune dei contraenti, desumibile dal giudice del merito sulla scorta delle trattative preparatorie e di tutto il materiale probatorio acquisito.
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